Abbruciamenti

Dal 1 ottobre 2026 al 31 marzo 2027

Divieto di combustione all'aperto a scopo intrattenimento: falò tradizionali o fuochi d'artificio (sono consentiti i barbecue).
Sono ammesse deroghe per un massimo di due eventi all’anno, legati a festeggiamenti tradizionali, solo se autorizzati dal Comune e a condizione che:

  • non siano in vigore misure emergenziali o provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
  • siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.

Divieto di abbruciamento dei residui vegetali comprese stoppie e paglie, anche per le superfici investite a riso.
Sono ammesse deroghe solo se:

  • previste da prescrizioni dell’Autorità fitosanitaria;
  • effettuate nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000.

L’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali è consentito se:

  • non siano attive misure emergenziali sulla qualità dell’aria;
  • non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi;
  • siano rispettate le regole previste dal PAIR 2030 (par. 11.5.3.8), cioè piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno, bruciati dal proprietario o dal conduttore del terreno, in aree non raggiungibili dalla viabilità ordinaria.

Le deroghe sono ammesse esclusivamente:

  • per un massimo di due giorni complessivi nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
  • per le superfici coltivate a riso, nel periodo 1° ottobre – 31 marzo, su prescrizione dell’Autorità fitosanitaria.

La deroga dev'essere comunicata seguendo le modalità indicate di seguito.

Modalità di attuazione e comunicazione degli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga al divieto

L’abbruciamento deve sempre essere comunicato telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un’e-mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it o tramite l’apposito applicativo web.
Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata sul sito della Regione Emilia Romagna: La combustione di residui vegetali dei lavori agricoli e forestali.

Liquami

  • Dal 1 gennaio 2025 al 31 marzo 2025 in caso di misure emergenziali: in tutto il territorio comunale è vietato lo spandimento di liquami zootecnici e non sono concesse deroghe, salvo i casi di stoccaggio saturo verificati dall’autorità competente. Restano però consentite le tecniche con interramento immediato, iniezione diretta al suolo e quelle indicate al par. 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.