Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell’aria
L’inosservanza alle prescrizioni in materia di circolazione stradale previsti dall'Ordinanza sarà sanzionata ai sensi delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e le modalità di pagamento e di ricorso sono quelle in esso previste. Per le altre violazioni al presente provvedimento si applicano le norme di cui alla L.n. 689/81.
L’inosservanza alle altre prescrizioni previste dall'Ordinanza che non siano previste e sanzionate da specifiche norme di legge o dal “Regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza” sono sanzionate ai sensi dell’articolo 7 bis del testo unico degli enti locali.
L'esecuzione del presente provvedimento per quanto attiene le limitazioni alla circolazione è affidata agli Organi di Polizia Stradale individuati dall'art.12 del Codice della Strada, per quanto attiene alle altre misure previste nel provvedimento è incaricata la Polizia Locale nonché tutti gli altri organi di Polizia deputati alla vigilanza e controllo.