Requisiti strutturali (parte III punto 7 della DGR 1904/11 ss.mm.ii.)
22 gennaio 2024
Le strutture autorizzate ai sensi della D.G.R. 1904/11 e ss.mm.ii. sono assimilabili alle civili abitazioni e pertanto devono rispettare i requisiti per esse previsti in base alla normativa edilizia, anche locale, vigente, ivi compresa la normativa sulla sicurezza degli impianti. Ai fini del rilascio e del rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento la D.G.R. dettaglia i requisiti specifici per le strutture di tipo familiare (punti 7.1), le strutture residenziali educative e per l’autonomia (punto 7.2), le comunità semiresidenziali (punto 7.3), le strutture per gestanti e madri con bambini (punto 7.4). Specifica inoltre che gli spazi, gli arredi e le attrezzature devono essere adeguati all’età degli ospiti e alle funzioni della struttura, con una particolare attenzione alle esigenze di sicurezza.