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Il Consiglio comunale ha approvato – con 24 voti favorevoli (Pd, M5S, Lista Marco Massari sindaco, Europa verde-Possibile, Coalizione civica, Lista civica Tarquini) e 5 voti contrari (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier) – il riconoscimento di un debito fuori Bilancio e la conseguente Variazione di bilancio pari a 61.687,89 euro a seguito della sentenza esecutiva n.559/2025 del Tar di Parma.
Il riconoscimento del debito - un atto dovuto per legge – segue la sentenza che ha visto il Comune di Reggio Emilia soccombente nel ricorso intentato dai proprietari di un fabbricato in via Cafiero a causa di una sanzione elevata per una difformità urbanistica, risultata poi superata a seguito delle novità legislative intercorse nel corso del procedimento.
Nel 2017 per l’immobile in questione era stata presentata un’istanza in sanatoria per modifiche interne: lo stabile, legittimato con licenza della metà degli anni '60, risultava classificato come fabbricato "industriale" dagli strumenti urbanistici dell'epoca e quindi con la possibilità di insediare al suo interno un'attività di autocarrozzeria, quale appunto quella presente. Per lo strumento urbanistico in vigore al momento della presentazione dell’istanza, l'attività di autocarrozzeria era invece classificata come “Artigianato di Servizio”, quindi non appartenente alla categoria funzionale “produttiva” ma “direzionale”. L’Amministrazione comunale aveva pertanto contestato il cambio d'uso con aumento di carico urbanistico per passaggio da una categoria funzionale ad un'altra in applicazione dell'articolo 28 della Legge regionale 15/2013 e, successivamente, aveva erogato una sanzione complessiva pari a 62.965,24 euro.
I proprietari del fabbricato avevano a questo punto presentato un primo ricorso al Tar, parzialmente accolto nel 2021, in cui si contestava sia la classificazione dell'intervento che il calcolo della sanzione: in base al ricorso, il Comune aveva dovuto ricalcolare l’importo della sanzione, pari a 55.458,67 euro.
Nel 2022 gli stessi proprietari avevano presentato un secondo ricorso facendo presenti le novità intercorse in ambito urbanistico a seguito dell’entrata in vigore della DAL n.186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, che aggiornava di fatto la categoria funzionale produttiva, non comportando alcun aumento di carico urbanistico.
Da qui la sentenza esecutiva del Tar di Parma nel 2025, che impone al Comune di restituire ai proprietari del fabbricato quanto versato a seguito del pagamento della sanzione, in quanto la normativa riconduce l'attività di autocarrozzeria nella categoria funzionale "produttiva" e quindi corrispondente a quella della concessione originaria degli anni Sessanta.
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Ultimo aggiornamento: 20-04-2026, 16:12