A chi è rivolto
Familiare del defunto o impresa funebre delegata.
Descrizione
Il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato, oltre che dal regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, da accordi internazionali bilaterali o multilaterali.
Come fare
Occorre presentare all'ufficio di Polizia Mortuaria una domanda in bollo su un modulo allegato per il rilascio del Passaporto Mortuario nel testo conforme alla convenzione, redatto in bilingue (italiano/inglese).
Convenzione di Berlino
- Occorre distinguere tra i paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino (R.D.1/7/1937 n.1379) e paesi aderenti ( Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Rep.Ceca, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia, Zaire);
- Convenzione con Città del Vaticano ( R.D. 16/6/1938 n.1055 );
- Convenzioni internazionali in materia di onoranze ai caduti in guerra.
La documentazione da presentare varia a seconda che il trasporto sia diretto o meno ad uno dei paesi aderenti alla convenzione di Berlino.
I documenti sono elencati nella sezione "Cosa serve"
Cosa serve
Estradizione di una salma
Documentazione da allegare alla domanda in bollo, sottoscritta da un incaricato dell'Agenzia Funebre o da un familiare del de cuius, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, data e ora del trasporto, itinerario del trasporto, mezzo utilizzato, ecc...), da presentare al Comune, all'Ufficio che rilascerà il passaporto:
- certificato dell'azienda Usl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento). Nel certificato inoltre l' Asl deve dichiarare l'osservanza alle disposizioni previste dalla Convenzione di Berlino del 10.2.1937;
- se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma;
- ulteriore marca da bollo da apporsi sul passaporto mortuario;
- Licenza al seppellimento rilasciata dal Comune, sentire eventualmente Autorità Consolare straniera per eventuale visto e legalizzazione;
- Dichiarazione di chiusura feretro certificata dall'Impresa di O.F.;
- Estratto per riassunto dell'atto di morte, rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
- Certificato di morte, rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso
- Certificato di morte plurilingue, rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
Estradizione di ceneri e resti mortali
La Circolare 24/1993 al punto 8.1 chiarisce che la Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
- Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da un familiare o dall' incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, specificando se si stratta di ceneri o resti mortali, data e ora del trasporto, itinerario del trasporto, mezzo utilizzato,ecc.) da inoltrare all'Ufficio che autorizzerà l'estradizione;
- Certificato di morte plurilingue, rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
- Se si tratta di ceneri: copia del Verbale di avvenuta cremazione;
- Autorizzazione al trasporto fuori comune che è inclusa nel “passaporto mortuario”;
- Ulteriore marca da bollo da apporsi sullo stesso;
- Per l'estradizione serve il nulla – osta dell'Autorità Consolare straniera in Italia del Paese di destinazione.
Introduzione di feretro da paesi aderenti alla Convenzione di Berlino
- Il passaporto mortuario è rilasciato direttamente dalla Autorità Consolare Italiana nello Stato Estero di provenienza a richiesta di familiari/incaricati in quel paese;
- Questo documento è sufficiente per il transito del feretro in Italia, se ne verifica la regolarità;
- Verifica del diritto alla sepoltura del defunto.
Trasporto in paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino
Rilascio del “ Passaporto Mortuario” nel testo conforme alla convenzione, redatto in lingua italiana.
Documentazione da allegare alla domanda in bollo, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, modalità data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da presentare in Comune all'Ufficio che rilascerà il passaporto.
- Nulla-osta per l'introduzione, rilasciato dell'Autorità Consolare in Italia dello Stato Estero verso il quale il feretro va estradato, (richiederlo è di competenza del familiare o dell'Impresa O.F.), (munito di legalizzazione da eseguirsi presso la Prefettura, se prevista);
- Certificato dell'azienda Usl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90, e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento);
- Se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma;
- eventuali documenti prescritti dal Ministero della Salute per particolari situazioni;
- Licenza di seppellimento rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
- Estratto per riassunto dell'atto di morte, rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
- Certificato di morte, rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
- Certificato di morte plurilingue, rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, con “Apostille”, se richiesta dal paese di destinazione (da effettuarsi a cura del familiare o Impresa O.F. c/o la Prefettura);
- Dichiarazione di chiusura feretro da compilarsi a cura dell'Impresa di O.F.;
- ulteriore marca da bollo da apporsi sul passaporto mortuario.
Estradizione di ceneri o resti mortali mineralizzati
- Domanda in bollo sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, indicazione se si tratti di resti mortali o ceneri, modalità, data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da inoltrare al Comune direttamente all'Ufficio che rilascerà il “passaporto mortuario”;
- Nulla-osta per l'introduzione rilasciato dell'Autorità Consolare in Italia dello Stato Estero verso il quale i resti mortali o le ceneri sono diretti, con legalizzazione se prevista;
- ulteriore marca da bollo da apporsi sul passaporto mortuario.
Il Passaporto mortuario è rilasciato in lingua italiana con oneri di legalizzazione e traduzione , se richiesti, nella lingua ufficiale del paese di destinazione che sono a totale carico degli interessati.
Introduzione di feretri da paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino
Il cadavere deve essere accompagnato dal “Passaporto Mortuario” rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui parte il trasporto funebre.
- Autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità straniera del paese di estradizione;
- Certificato medico da cui risulti la causa di morte;
- Certificato dell'autorità sanitaria del paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni relative al feretro e trattamento antiputrefattivo previsto dalle norme italiane;
- Estratto riassunto dell'atto di morte o equipollente;
- eventuali documenti prescritti dal Ministero della Salute per particolari situazioni;
- In caso di cremazione da effettuarsi su territorio Italiano è necessario acquisire una dichiarazione dell'Autorità competente del paese di estradizione che dà a tto di aver constatato, a mezzo di certificazione medica, l'esclusione di morte dovuta a reato.
Apostille
L' Apostille è un timbro speciale che consiste nell'attestare la qualità legale e la autenticità del pubblico ufficiale che ha firmato un documento e serve a convalidare un documento ai fini del suo utilizzo internazionale.
La maggior parte dei Paesi e degli Stati Occidentali ha snellito la pratica della legalizzazione tramite la sottoscrizione la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961. Prima di questo accordo la legalizzazione del documento veniva effettuata presso l'ambasciata dello Stato di destinazione.
Adesso la pratica viene svolta presso la Prefettura del Comune che ha emesso in primis il documento che deve essere apostillato.
Nel caso delle traduzioni l'Apostille è un timbro che certifica la validità legale della traduzione asseverata e permette di presentarla in stati esteri quale documento legalmente valido, viene effettuata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di riferimento.
Occorre distinguere:
- Per i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja occorre l’apposizione della apostille da parte della Prefettura (o della Procura della Repubblica);
- Per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja occorre la legalizzazione da parte della Procura (o Prefettura competente);
Inoltre, il visto da parte del Consolato dello Stato straniero in Italia (che si paga). - Fra Italia e Belgio, Francia, Irlanda o Danimarca non occorre né legalizzazione né apostille, ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987;
- La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Spagna e Repubblica Moldova
Nota bene: i documenti rilasciati da Autorità straniera dovranno essere legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
I medesimi, se redatti in lingua straniera, dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana.
Sul sito dell'Aja è consultabile l'elenco dei paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 1961 per i quali è, quindi, prevista la procedura dell' Apostille.
La Convenzione di Londra del 1968 esenta da legalizzazione i paesi firmatari.
Poichè però esistono molti accordi anche bilaterali e settoriali la ricerca completa può essere effettuata sul sito del Ministero Affari Esteri nell'area Archivio Trattati.
Cosa si ottiene
Passaporto Mortuario.
Tempi e scadenze
Due giorni lavorativi successivi alla ricezione della documentazione da parte dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
Quanto costa
Il modulo di domanda per la richiesta del "Passaporto Mortuario" deve essere presentato in con una marca da bollo del valore vigente.
Inoltre, occorre un ulteriore marca da bollo da apporsi sul "Passaporto Mortuario".
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Ultimo aggiornamento: 29-02-2024, 09:59