A chi è rivolto
Per "fochino" si intende colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco (D.P.R. 19/03/1956, n. 302).
Requisiti necessari:
- soggettivi: possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 43 del R.D. 773/1931 e assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- professionali: nulla-osta della Questura della provincia di residenza ai sensi dell’art.8 del D.L. n. 144/2005 e attestato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi in regolare corso di validità.
Come fare
Il procedimento è possibile solo in modalità telematica tramite la piattaforma Accesso Unitario.
Sulla piattaforma sono inoltre presenti le ulteriori richieste/comunicazioni:
- richiesta di rinnovo della licenza di fochino;
- comunicazione per la cessazione dell’attività di fochino;
- comunicazione per la sospensione dell’attività di fochino.
Cosa serve
Nulla-osta della Questura della provincia di residenza ai sensi dell’art.8 del D.L. n. 144/2005.
Attestato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi in regolare corso di validità.
Cosa si ottiene
Autorizzazione all'esercizio dell'attività di fochino.
Tempi e scadenze
L'autorizzazione ha validità triennale e deve essere rinnovata presentando domanda di rinnovo prima della data di scadenza.
Accedi al servizio
Portale Accesso Unitario.
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Ultimo aggiornamento: 01-03-2024, 12:25