Salta al contenuto

A chi è rivolto

Gestori di esercizi che desiderano installare apparecchi automatici da gioco.

Descrizione

In ogni esercizio è possibile installare apparecchi automatici da gioco.
Per quanto riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 110 del TULPS, nel rispetto dei limiti di cui al Decreto Direttoriale del 27.07.2011che fissa un nuovo contingente numerico degli apparecchi installabili presso i pubblici esercizi.

Resta in vigore, per gli altri aspetti, il Decreto Direttoriale del 27.10.2003
Con le novità introdotte dalla legge finanziaria nella gestione dei giochi, arriva anche un'importante e diversa formulazione dell’articolo 86 del TULPS 18.6.31 N. 773. Il comma 534 della Legge Finanziaria 2006, infatti sostituisce il terzo comma e l’articolo 86 del TULPS.

Articolo 86 del Tulps

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110 commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

  • per l’attività di produzione o di importazione;
  • per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
  • per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’art. 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

La prima novità, introdotta dalla Legge Finanziaria 2006 consiste nella previsione di una licenza di polizia anche per l’attività di produzione e di importazione, che si affianca a quella già prevista per la distribuzione e la gestione di questi apparecchi da trattenimento .
La seconda novità non consiste nell’individuazione di una nuova licenza bensì, al contrario, nella previsione che la licenza non occorre per installare apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS quando i locali nei quali si intende installarli sono già in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 86, commi 1 e 2, ovvero ai sensi dell’articolo 88.
La terza novità consiste nella possibilità di installare gli apparecchi di cui all’artcolo 110, comma 6, del TULPS anche in esercizi commerciali ovvero in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati, previo rilascio della licenza (oggi SCIA) di cui all’articolo 86, comma 3, lettera c).

Pertanto, la SCIA per gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 110, non è più necessaria per i pubblici esercizi (alberghi, bar, ristoranti e pizzerie) e circoli privati, in quanto già in possesso della licenza di cui all’articolo 86 del TULPS, ma solamente per gli altri esercizi.

Restano fermi i limiti quantitativi previsti degli apparecchi installabili negli esercizi pubblici in base al decreto direttoriale 27 luglio 2011 prot. n. 30011 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Rimane in vigore il Decreto Direttoriale del 27.10.2003
In base al decreto citato, rimane l’obbligo di presentazione della SCIA per apparecchi per il gioco meccanico quali bigliardini, flipper, gioco elettronico delle freccette e simili, sempre per gli esercizi che non sono già in possesso della licenza ex art. 86 TULPS.

All'interno degli immobili concessi dal Comune non è possibile installare degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS (quali ad es. i centri sociali). Non è possibile inoltre  installare nuovi apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del TULPS a distanza inferiore di 500 metri dai luoghi sensibili così come da mappatura dei luoghi sensibili (L.R.5 del 2013)

Come fare

Il procedimento è possibile solo in modalità telematica tramite la piattaforma Accesso Unitario.

Cosa serve

Compilazione dell' apposito modulo da ritirare presso l'ufficio Pubblici Esercizi contenente:

  • generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita);
  • residenza e nazionalità;
  • codice fiscale;
  • ubicazione del locale;
  • nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  • Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di ogni apparecchio installato;
  • fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa si ottiene

Autorizzazione all' installazione di videogiochi.

Tempi e scadenze

L'attività può essere iniziata dal giorno della presentazione della SCIA.

Accedi al servizio

Portale Accesso Unitario.

Sportello dedicato alle pratiche per pubblici esercizi, circoli e sale gioco

Via Emilia San Pietro, 12

42121 Reggio Emilia

Contatti

telefono - lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00: 0522 456439 - 0522 456441pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Sportello dedicato alle pratiche per pubblici esercizi, circoli e sale gioco

Via Emilia San Pietro, 12

42121 Reggio Emilia

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 01-03-2024, 12:39

Usiamo i cookies
Questo sito utilizza i cookie tecnici di navigazione e di sessione per garantire un miglior servizio di navigazione del sito, e cookie analitici per raccogliere informazioni sull'uso del sito da parte degli utenti. Utilizza anche cookie di profilazione dell'utente per fini statistici. I cookie di profilazione puoi decidere se abilitarli o meno cliccando sul pulsante 'Cambia le impostazioni'. Per saperne di più su come disabilitare i cookie oppure abilitarne solo alcuni, consulta la nostra Cookie Policy.