A chi è rivolto
La Legge Regionale n° 21 del 17 novembre 2017 stabilisce che all'interno dell'attività di panificazione deve essere presente il responsabile dell’attività produttiva che garantisce il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.
I requisiti del Responsabile dell'attività produttiva sono indicati nell'articolo 4 della legge regionale n° 21 del 17 novembre 2017.
Per il dettaglio dei requisiti del Responsabile dall'attività produttiva, consultare il presente link: ART. 4 Legge Regionale n.21 del 17 novembre 2017
Il Responsabile dell'attività produttiva è il titolare, un collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.
Come fare
Il procedimento è possibile solo in modalità telematica tramite la piattaforma Accesso Unitario.
Cosa serve
- Copia della notifica ai fini della registrazione (ai sensi art. 6 reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 9223 del 01/08/2008) da presentare al Servizio di Igiene Pubblica dell'Ausl.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera da richiedersi all' Assessorato Ambiente dell'Amministrazione Provinciale.
- Certificato di abitabilità.
- Progetto di utilizzazione dei locali (Lay-out dei locali - planimetria con indicazione degli impianti, arredi ed attrezzature) a firma del titolare/legale rappresentante.
- Certificato prevenzione incendi.
Cosa si ottiene
La possibilità di svolgere l'attività dal momento stesso della presentazione della SCIA.
Tempi e scadenze
Eventuali tempistiche sono indicate dall'ufficio competente.
Accedi al servizio
Portale Accesso Unitario.
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Ultimo aggiornamento: 01-03-2024, 13:25