Salta al contenuto

A chi è rivolto

A seguito delle modifiche apportate alla LR 15/2013 dalla LR 12/2017, sono sottoposti a CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) tutte le opere non riconducibili agli elenchi degli interventi sottoposti a PdC (art. 17), a SCIA (art.13) e liberi (art 7, comma 1).

Interventi Liberi (art.7 c.1 LR 15/2013)

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 e qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge 6 Agosto 1967, n.765);
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
f) vedi sotto: “interventi sottoposti alla comunicazione di avvio dei lavori”;
g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
h) le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche,sensoriali e psicologico-cognitive;
i) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA;
l) le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
m) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000;
n) le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa ll'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239);
o) vedi sotto: “interventi da comunicare alla struttura comunale competente in materia urbanistica”.

Interventi sottoposti alla comunicazione di Avvio dei Lavori (lettera F art 7 comma 1 LR 15/2013)

Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, sono soggette alla comunicazione di inizio lavori, utilizzando l'apposita modulistica in allegato.

Interventi da comunicare alla struttura comunale competente in materia urbanistica (lettera O art 7 comma 1 LR 15/2013)

I mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa, che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale.

Interventi sottoposti a CILA (art.7 c.5)

a) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non modifichino i prospetti;
b) le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
c) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa;
d) le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento
del carico urbanistico;
e) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, qualora non riguardino le parti
strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica
dell'edificio;
f) le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;
g) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
h) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;
i) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato;
l) le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
m) ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17.

Chi può presentare

La CILA deve essere presentata dal proprietario o da chi ha titolo.

Descrizione

Per dare immediata attuazione alla semplificazione dei titoli edilizi richiesti per gli interventi che beneficiano del superbonus 110%, introdotta dal decreto-legge n. 77 del 2021 , dovrà essere presentata la cd. CILA-S le cui indicazioni sono riportate nella Circolare Regionale (in allegato).

Come fare

Dal 1 novembre 2021 le CILA, SCIA e i PDC devono essere inviati tramite il Portale accesso unitario, che costituisce l’unico canale di ricevimento.
Non è piu’ consentito presentare CILA, SCIA e PDC cartacei allo Sportello o con invio PEC.

Se la CILA è subordinata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, o all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta unitamente alla CILA la relativa istanza corredata della documentazione necessaria affinché venga convoca la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della Legge 241/90. In questo caso l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva dalla conferenza dei servizi. Ai fini della convocazione della conferenza dei servizi, alle CILA presentate in formato cartaceo dovrà essere allegato il CD-R o DVD-R contenente gli elaborati progettuali firmati digitalmente in formato PDF/A-1.

Adempimenti in materia di antimafia Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus.

Per approfondimenti vai alla scheda dei procedimenti "Adempimenti Antimafia per i titoli edilizi, atti di accordo e convenzioni urbanistiche".

Cosa serve

I documenti da allegare sono indicati all'interno del Portale Accesso Unitario

Cosa si ottiene

Comunicazione di inizio lavori

Tempi e scadenze

E' facoltà dell'interessato iniziare i lavori decorso il termine di 5 giorni lavorativi di cui al c.5 bis previsti per la verifica della completezza documentale oppure attendere gli ulteriori 30 giorni previsti per il controllo di merito della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici.

Validità

I lavori oggetto di CILA devono concludersi entro tre anni dalla data del loro inizio. Per gli interventi sottoposti a CILA non è richiesta la presentazione di Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità (può essere richiesta facoltativamente).

Quanto costa

Sanzioni

La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori e la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano una sanzione amministrativa di € 1.000,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi, € 333,00, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. (art. 6 comma 7 del DPR 380/01 modificato dall'17,comma 1, lett. c) della legge 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” in vigore dal 12/11/2014).
Le procedure sanzionatorie previste dal DPR 380/2001 e dalla L.R.23/04 si applicano in caso di effettuazione di interventi non rientranti nell'art.7 comma 4 della L.R. 15/2013 e in caso di accertamento della mancanza di una autorizzazione o altro atto di assenso richiesto dalla normativa di settore.

Costo

Diritti di segreteria da effettuarsi al momento della presentazione della CILA. Gli interventi di manutenzione straordinaria (MS) che determinano incremento della Superficie Calpestabile comportano la corresponsione del contributo di costruzione limitatamente agli oneri di urbanizzazione (art. 17, Comma 4 del DPR 380/2001).

Accedi al servizio

Sportello dedicato all'accettazione e ritiro delle pratiche dello Sportello Unico Edilizia

Via Emilia San Pietro, 12

42121 Reggio Emilia

Documenti

Allegati

Contatti

Sportello dedicato all'accettazione e ritiro delle pratiche dello Sportello Unico Edilizia

Via Emilia San Pietro, 12

42121 Reggio Emilia

Contenuti correlati

Il Comune di Reggio Emilia, unitamente alla Prefettura ha sottoscritto apposito “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica”
Documento che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'edificio
Acquisizione delle autorizzazione e degli altri atti di assenso, necessari per la realizzazione degli interventi edilizi
Corrispettivo da pagare al Comune da chi presenta o chiede un titolo abilitativo edilizio.
Le attività che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale aventi una certa complessità ed incisività, sono obbligatoriamente soggette a Permesso di Costruire.

Ultimo aggiornamento: 05-03-2024, 12:14

Usiamo i cookies
Questo sito utilizza i cookie tecnici di navigazione e di sessione per garantire un miglior servizio di navigazione del sito, e cookie analitici per raccogliere informazioni sull'uso del sito da parte degli utenti. Utilizza anche cookie di profilazione dell'utente per fini statistici. I cookie di profilazione puoi decidere se abilitarli o meno cliccando sul pulsante 'Cambia le impostazioni'. Per saperne di più su come disabilitare i cookie oppure abilitarne solo alcuni, consulta la nostra Cookie Policy.