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A chi è rivolto

Soggetti passivi IMU titolari di alloggi concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, ed in condizioni di disabilità.

Descrizione

Per il corrente anno d’imposta 2025, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio comunale per l’anno 2025, ha ritenuto di confermare la maggior parte delle aliquote IMU già vigenti nell’anno precedente tra le quali è prevista l’aliquota agevolata al 8,6 per mille per gli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, ove siano rispettati i requisiti previsti dal prospetto allegato alla delibera ed al quale si rimanda per i necessari dettagli.

Come fare

L’agevolazione consente di applicare l’aliquota del 8,6 per mille ai fini del calcolo dell’IMU per l’anno corrente, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

  • Requisito 1: rapporto di parentela tra comodante (proprietario dell’alloggio) e comodatario (occupante dell’alloggio).
    Il comodante (che è tenuto a versare l’IMU) deve essere legato da un rapporto di parentela entro il secondo grado (fratelli e sorelle, nipoti e nonni) con il comodatario (che non è tenuto a versare l’IMU).
  • Requisito 2: limite al numero di alloggi posseduti dal comodante e loro collocazione.
    Non sussiste alcun limite al possesso di alloggi né sul territorio del Comune di Reggio nell’Emilia né in qualsiasi altro comune d’Italia.
    Ovviamente l’alloggio, o gli alloggi, concessi in comodato devono insistere sul territorio del Comune di Reggio nell’Emilia. Ricadono nell’agevolazione anche le pertinenze (C/2, C/6 o C/7) poste al servizio dell’alloggio concesso in comodato, senza alcun limite numerico.
  • Requisito 3: utilizzo dell’alloggio concesso in comodato.
    L’alloggio detenuto dal comodatario che lo occupa deve essere utilizzato da questi come propria residenza anagrafica e dimora abituale.
  • Requisito 4: classificazione catastale degli alloggi.
    L’agevolazione riguarda gli alloggi in genere, anche quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
  • Requisito 5: registrazione del contratto di comodato.
    Per l’applicazione dell’agevolazione non è necessaria la registrazione del contratto trattandosi di comodato gratuito tra parenti.
  • Requisito 6: condizioni di disabilità.
    Il comodatario deve essere persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l. n. 104/1992.
  • Requisito 7: obblighi dichiarativi.
    Il comodante assolve gli obblighi dichiarativi compilando e presentando la dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si è iniziata ad applicare l’agevolazione, indicando nel modello che l’immobile è concesso in comodato d’uso e specificando, nello spazio annotazioni del modello, che è stata applicata l’aliquota agevolata.
    Al modello deve essere obbligatoriamente allegata copia del verbale di invalidità, riferito all’utilizzatore (comodatario), certificata dall’apposita Commissione, attestante le condizioni richieste; in mancanza della copia del verbale attestante la disabilità grave, la domanda non potrà essere ritirata dal personale dell’Ufficio.
    Restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate entro il 31 dicembre dell’anno 2024 sempre che non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all’agevolazione.

Al venir meno dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a comunicare all’ufficio tale informazione utilizzando il modello di dichiarazione IMU, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si è avuta la cessazione del beneficio.

Il beneficio a favore dell’alloggio di proprietà del comodante e concesso al comodatario non si applica nel caso non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti sopra indicati.

Analogamente il beneficio decade nel momento in cui viene a mancare, in corso d’anno, anche uno solo dei requisiti sopra indicati.

I requisiti vanno verificati in capo al singolo comodante, pertanto, ad esempio, se due soggetti (A e B) sono comproprietari dell’alloggio concesso in comodato ad un nipote solo di A, il beneficio si applicherà solo ad A, mentre B continuerà ad applicare l’aliquota ordinaria ai fini del calcolo dell’IMU.
Ai fini della corretta individuazione della fattispecie “comodato gratuito” si intende che lo stesso è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l’immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull’immobile stesso.

Inoltre, salvo i particolari casi previsti dal Codice civile, in tutti i casi di comodato, i soggetti che intervengono nel rapporto (comodante e comodatario) devono avere la capacità giuridica per la loro rappresentanza e, pertanto, devono essere maggiorenni.

Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell’aliquota agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.

Cosa serve

I requisiti e la documentazione necessarie per la richiesta dell'aliquota comunale agevolata sono indicate nel paragrafo "Accedere al servizio".

Cosa si ottiene

Aliquota agevolata IMU.

Tempi e scadenze

Le tempistiche per la richiesta dell'aliquota comunale agevolata sono indicate nel paragrafo "Accedere al servizio".

Accedi al servizio

Ufficio del Comune di Reggio Emilia

Via San Pietro Martire, 2/B

42121 Reggio Emilia

Contatti

Ufficio del Comune di Reggio Emilia

Via San Pietro Martire, 2/B

42121 Reggio Emilia

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Ultimo aggiornamento: 04-02-2025, 16:22

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