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A chi è rivolto

Soggetti passivi IMU titolari di alloggi concessi in locazione a canone concordato.

Descrizione

Per il corrente anno d’imposta 2025, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio comunale per l’anno 2025, ha ritenuto di confermare la maggior parte delle aliquote IMU già vigenti nell’anno precedente tra le quali è prevista l’aliquota agevolata al 7,6 per mille per gli alloggi concessi in locazione a canone concordato, ove siano rispettati i requisiti previsti dal prospetto delle aliquote allegato alla delibera stessa ed al quale si rimanda per i necessari dettagli.

Oltre all’aliquota agevolata introdotta dal Comune, è possibile applicare una ulteriore agevolazione introdotta dallo Stato, che comporta la riduzione al 75% dell’imposta, come previsto dall’articolo 1, comma 760, legge n. 160/2019.

Come fare

Agevolazione comunale

L’agevolazione consente di applicare l’aliquota del 7,6 per mille ai fini del calcolo dell’IMU per l’anno corrente, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

  • Requisito 1: tipologia del contratto
    Il beneficio è applicabile a tutti gli alloggi, comprese le relative pertinenze, che risultano locati sulla base di un contratto a canone concertato/concordato ai sensi della legge n. 431/1998 o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.
    Il contratto di locazione deve essere stipulato in conformità all’Accordo territoriale vigente sottoscritto dalle organizzazioni di rappresentanza degli inquilini e dei proprietari.
    Per i contratti stipulati dal 01/03/2020 occorrerà che gli stessi siano conformi al nuovo Accordo territoriale stipulato in data 04/02/2020 (P.G. n. 2020/27366 del 05/02/2020).
    I contratti stipulati sino al 29/02/2020, ancorché successivamente rinnovati/prorogati, devono essere conformi all’Accordo territoriale previgente che risale al 06/11/2003.
  • Requisito 2: obblighi dichiarativi.
    A partire dall’anno d’imposta 2025 non è più necessaria la presentazione al Comune dell’istanza per godere dell’aliquota agevolata, ciò in quanto le informazioni relative alla tipologia del contratto di locazione e gli immobili locati, sono derivate direttamente dall’Agenzia delle entrate. Sempre a far tempo dall’anno d’imposta 2025 il contribuente non è più tenuto a comunicare all’Ufficio il recesso anticipato del contratto o la fine della locazione. Ai fini del controllo del corretto adempimento fiscale, l’Ufficio potrà richiedere al contribuente la copia del contratto di locazione a canone concordato e, qualora non assistito, l’attestazione dei conformità all’Accordo Territoriale, prevista dall’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16/01/2017, quest’ultima obbligatoria qualora il contratto di locazione sia stato stipulato dopo il 01/03/2020 e, quindi, in conformità al vigente Accordo Territoriale sottoscritto in data 01/02/2020 (P.G. n. 2020/27366 del 05/02/2020.
    Analogamente, dal 01/01/2025 non è, parimenti, più necessaria la presentazione del modello di cessazione/recesso per comunicare le risoluzioni e le cessazioni dei contratti intervenute a far tempo dal 01/01/2025.

Per gli alloggi concessi in locazione a canone concertato di tipo transitorio (articolo 5, comma 1, l. n. 431/1998) è dovuta la dichiarazione IMU da presentare entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si è iniziato ad applicare il beneficio. L’obbligo dichiarativo sussiste in quanto tale tipologia di contratti viene registrata presso l’Agenzia delle entrate con codice “L1” (contratti non agevolati) anziché con codice “L2” (contratti agevolati), pertanto il Comune non è in grado di derivare dall’Agenzia delle entrate il diritto al beneficio fiscale IMU. Nel modello di dichiarazione IMU occorrerà indicare, oltre ai dati che identificano le unità immobiliari locate, che gli immobili sono stati concessi in locazione a canone concertato di tipo transitorio (articolo 5, comma 1, legge n. 431/1998). Alla dichiarazione occorrerà allegare copia integrale del contratto al fine di verificare la presenza della asseverazione all’Accordo territoriale come più sopra riportato. La dichiarazione IMU dovrà essere, poi, presentata, nei medesimi termini, per comunicare la cessazione del beneficio, senza allegare nuovamente la copia del contratto di locazione

Il beneficio a favore dell’alloggio di proprietà del locatore non si applica nel caso non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti sopra indicati. Analogamente il beneficio decade nel momento in cui viene a mancare, in corso d’anno, anche uno solo dei requisiti sopra indicati.

Si precisa che il decreto del vice Ministro dell’economia e delle finanze del 06/09/2024, ha rivisto le fattispecie entro le quali i comuni possono liberamente adottare le aliquote IMU, pertanto, a far tempo dall’anno d’imposta 2025, le uniche fattispecie di aliquote adottabili sono, esclusivamente e tassativamente, quelle elencate nell’allegato A al citato decreto ministeriale.

Ciò comporta che dall’anno 2025 non è più prevista l’aliquota IMU pari al 7,6 per mille nel caso di fabbricati abitativi concessi in locazione a canone concertato per i quali è intervenuta una risoluzione anticipata del contratto a seguito di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, e per i quali sino al 31/12/2024 si sarebbe potuta applicare la sola aliquota IMU del 7,6 per mille e, quindi, non la riduzione al 75% dell’imposta, sino alla data in cui l’immobile sarebbe rientrato in possesso del locatore. Dal 2025 si applica l’aliquota ordinaria pari al 10,6 per mille ovvero l’esenzione qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 1, comma 759, lettera g-bis), legge n. 160/2019.

Agevolazione statale

L’agevolazione comporta la possibilità di applicare la riduzione al 75% dell’imposta dovuta.
Per poter beneficiare dell’agevolazione statale occorre rispettare tassativamente i requisiti definiti dall’art. 1, comma 760, legge n. 160/2019:

  • Requisito 1: tipologia del contratto
    Il beneficio è applicabile a tutti gli alloggi, comprese le relative pertinenze, che risultano locati sulla base di un contratto a canone concertato/concordato ai sensi della legge n. 431/1998 o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.
    Il contratto di locazione deve essere stipulato in conformità all’Accordo territoriale vigente sottoscritto dalle organizzazioni di rappresentanza degli inquilini e dei proprietari.
    Per i contratti stipulati dal 01/03/2020 occorrerà che gli stessi siano conformi al nuovo Accordo territoriale stipulato in data 04/02/2020 (P.G. n. 2020/27366 del 05/02/2020).
    I contratti stipulati sino al 29/02/2020, ancorché successivamente rinnovati/prorogati, devono essere conformi all’Accordo territoriale previgente che risale al 06/11/2003.
  • Requisito 2: obblighi dichiarativi.
    A partire dall’anno d’imposta 2025 non è più necessaria la presentazione al Comune dell’istanza per godere dell’aliquota agevolata, ciò in quanto le informazioni relative alla tipologia del contratto di locazione e gli immobili locati, sono derivate direttamente dall’Agenzia delle entrate. Sempre a far tempo dall’anno d’imposta 2025 il contribuente non è più tenuto a comunicare all’Ufficio il recesso anticipato del contratto o la fine della locazione. Ai fini del controllo del corretto adempimento fiscale, l’Ufficio potrà richiedere al contribuente la copia del contratto di locazione a canone concordato e, qualora non assistito, l’attestazione dei conformità all’Accordo Territoriale, prevista dall’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16/01/2017, quest’ultima obbligatoria qualora il contratto di locazione sia stato stipulato dopo il 01/03/2020 e, quindi, in conformità al vigente Accordo Territoriale sottoscritto in data 01/02/2020 (P.G. n. 2020/27366 del 05/02/2020. Analogamente, dal 01/01/2025 non è, parimenti, più necessaria la presentazione del modello di cessazione/recesso per comunicare le risoluzioni e le cessazioni dei contratti intervenute a far tempo dal 01/01/2025.

Per gli alloggi concessi in locazione a canone concertato di tipo transitorio (articolo 5, comma 1, l. n. 431/1998) è dovuta la dichiarazione IMU da presentare entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si è iniziato ad applicare il beneficio. L’obbligo dichiarativo sussiste in quanto tale tipologia di contratti viene registrata presso l’Agenzia delle entrate con codice “L1” (contratti non agevolati) anziché con codice “L2” (contratti agevolati), pertanto il Comune non è in grado di derivare dall’Agenzia delle entrate il diritto al beneficio fiscale IMU. Nel modello di dichiarazione IMU occorrerà indicare, oltre ai dati che identificano le unità immobiliari locate, che gli immobili sono stati concessi in locazione a canone concertato di tipo transitorio (articolo 5, comma 1, legge n. 431/1998). Alla dichiarazione occorrerà allegare copia integrale del contratto al fine di verificare la presenza della asseverazione all’Accordo territoriale come più sopra riportato. La dichiarazione IMU dovrà essere, poi, presentata, nei medesimi termini, per comunicare la cessazione del beneficio, senza allegare nuovamente la copia del contratto di locazione.

Il beneficio a favore dell’alloggio di proprietà del locatore non si applica nel caso non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti sopra indicati. Analogamente il beneficio decade nel momento in cui viene a mancare, in corso d’anno, anche uno solo dei requisiti sopra indicati.

Cosa serve

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali sia a livello nazionale (ad es. agevolazioni IRPEF) che a livello locale (ad es. agevolazioni IMU), il decreto 16/01/2017 (G.U. n. 62 del 15/03/2017) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede che per i contratti la cui stipula avviene senza l’assistenza delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale, sia necessaria l’attestazione, da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo stesso, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo medesimo.

L’asseverazione viene rilasciata secondo le disposizioni contenute nel nuovo Accordo territoriale vigente nel Comune di Reggio nell’Emilia a far tempo dal 01/03/2020.

La mancanza dell’attestazione, per i contratti per i quali non si è richiesta l’assistenza delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo, non consente l’applicazione delle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui il contratto sia, comunque, conforme all’Accordo stesso.

L’attestazione di conformità, per i contratti non assistiti, diviene parte integrante del contratto e verrà richiesta dagli uffici preposti alla verifica dell’effettiva spettanza delle agevolazioni fiscali.
La mancanza dell’attestazione, pertanto, non consentirà l’applicazione dei benefici fiscali sia a livello statale che a livello comunale (IMU).

L’attestazione di conformità è necessaria solo per i nuovi contratti di locazione stipulati sulla base del nuovo Accordo territoriale in vigore dal 01/03/2020.

Per i contratti di locazione stipulati entro il 29/02/2020 e riferiti al pre-vigente accordo, l’attestazione non è dovuta neppure in occasione delle successive proroghe e/o rinnovi.

L’articolo 7, del d.l. n. 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2022, ha previsto che l’attestazione di conformità “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.”

Cosa si ottiene

Aliquota agevolata IMU e agevolazione statale.

Tempi e scadenze

Le tempistiche per la richiesta dell'aliquota comunale agevolata e per l'agevolazione statale sono indicate nel paragrafo "Accedere al servizio".

Accedi al servizio

Ufficio del Comune di Reggio Emilia

Via San Pietro Martire, 2/B

42121 Reggio Emilia

Contatti

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Via San Pietro Martire, 2/B

42121 Reggio Emilia

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Ultimo aggiornamento: 12-02-2025, 10:24

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