A chi è rivolto
Per problemi o dubbi connessi al mancato pagamento del canone per i passi carrai per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022 consultare Passi Carrai: problemi nel recupero dei mancati pagamenti pagamenti
Il canone si applica:
- ai passi carrai su strade pubbliche dai quali si acceda ad aree private;
- ai passi carrai costruiti su strade private di collegamento tra strade comunali, provinciali e statali, purchè di uso pubblico;
- ai passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche, soggette a pubblico transito;
- ai passi carrai a raso, costruiti a raso con il manto stradale e privi di manufatto, nel caso in cui siano definiti dal cartello regolamentare.
Sono tenuti al pagamento del canone:
- il proprietario dell’area privata, cui si accede attraverso il passo carrabile.
- i proprietari dell’area di pertinenza comune, nel caso che più proprietà/fondi si servano di un unico passo carraio/carrabile. Il canone è dovuto in solido e non è frazionabile.
- i proprietari in condominio, attraverso l’amministrazione condominiale, per i passi carrai a servizio di aree condominiali. Il pagamento del canone imputato è richiesto direttamente all’amministratore del condominio, quale rappresentante dello stesso. L’amministratore provvede al pagamento del canone con ripartizione fra i proprietari dell’area comune, secondo le norme civilistiche in materia di condominio.
Descrizione
Un passo carraio, è un accesso da una strada pubblica a un'area privata (cortili, autorimesse o parcheggi).
Davanti ai passi carrabili è vietata la sosta dei veicoli.
Come fare
Eventuali segnalazioni sono da trasmettere all’ufficio utilizzando lo specifico modulo allegato.
A seguito della presentazione del modulo il servizio competente provvederà alle opportune verifiche e l'invio di ulteriore comunicazione a completamento dell'istruttoria richiesta.
- Per i cambi di proprietà occorre trasmettere il modulo per le segnalazioni e l'allegato B2.
- Informazioni in merito all'autorizzazione per apertura nuovi passi, rimozione o modifica di un passo carraio esistente
Il cartello viene fornito dal Servizio Rigenerazione Urbana (Sportello Amministrativo Accettazione SUE), sia al momento della richiesta di nuovo passo carraio sia in caso di passi carrai già esistenti.
Cosa serve
Modulo compilato e firmato.
Cosa si ottiene
Il pagamento del canone annuale permette di mantenere il passo carraio.
Tempi e scadenze
Eventuali segnalazioni sono da trasmettere all’ufficio utilizzando lo specifico modulo allegato.
Quanto costa
- 1° categoria: 29,40 euro al metro quadrato, considerando la profondità fissa di 1 metro.
- 2° categoria: 18.00 euro al metro quadrato considerando la profondità fissa di 1 metro.
Sono in 1° categoria: i passi carrai dei centri abitati, cioè le zone urbanizzate e compatte (città consolidata).
Sono in 2° categoria: i passi carrai presenti in insediamenti e case cosiddetti “sparsi o isolati” (città non consolidata).
Il cartello ha un costo di € 15.00.
I bollettini per il pagamento vengono inviati dall'amministrazione.
Coloro che non hanno ricevuto il bollettino per il pagamento del passo carraio possono mandare una email a passicarrai@comune.re.it
Qualora non si provveda al ricorso o al pagamento dei bollettini già inviati l'Amministrazione procederà all'accertamento e alla riscossione coattiva dei canoni dovuti.
Eventuali segnalazioni per richiesta di esenzione pagamento del canone unico potranno essere presentate soltanto se ci sono nuovi elementi rispetto ai quali l'Amministrazione ha già confermato o meno l'obbligo del pagamento.
Esenzioni
Sono esenti:
- I passi carrai di dimensione inferiore a mt. 1,5.
- I passi carrai specificatamente destinati a disabili possono non essere soggetti al canone, infatti ha diritto all’esenzione il proprietario esclusivo dell’area pertinenziale al passo carraio, portatore di disabilità riconosciuta ( ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. n. 503 del 24.07.1996) , residente e in possesso del relativo contrassegno per l’auto. (si chiede di allegare copia della documentazione sanitaria con l'applicazione della normativa sulla privacy).
- I passi carrai che abbiano una larghezza utile inferiore a 1,5 metri.
- Gli accessi temporanei su strada in occasione di cantieri edili.
- I passi carrai dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi ( punto f del D. Lgs.vo 15/12/1997 n° 446).
- I passi carrai di Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, degli Enti non commerciali e delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), aventi diritto alle agevolazioni previste, per le sole attività istituzionali. Non rientrano tra le attività istituzionali le attività commerciali, anche se organizzate dagli stessi soggetti, così come previsto dall’art.23 comma 1, lettere a) e b).
- I passi a raso (si definisce "passo a raso" il passo carrabile costruito a raso con il manto stradale o comunque privo di un'opera che agevoli l'accesso all'area privata.
- Gli accessi ai campi ad uso esclusivamente agricolo che non siano afferenti ad immobili censiti o che non saino accessi ad abitazioni dalla pubblica via.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Restituzione cartello di divieto di sosta associato al passo carraio
Il cartello deve essere restituito:
- allo Sportello Unico Edilizia - Accettazione e ritiro in Via Emilia S. Pietro n. 12 - 1° piano;
o in alternativa - tramite raccomandata R/R al seguente indirizzo: Comune di Reggio Emilia - SUE - Via Emilia S. Pietro N. 12 - 42121 Reggio Emilia.
In caso di smarrimento/furto del cartello del divieto di sosta occorre inoltrare nuova richiesta di rilascio, allegando la copia della denuncia presentata alla Questura/Carabinieri.
Documenti
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Ultimo aggiornamento: 22-05-2025, 09:29