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Descrizione

Per le motivazioni di sicurezza e ordine pubblico illustrate nell'ordinanza sindacale in allegato, si dispone quanto segue:

1) È vietato a chiunque di stazionare, sedersi o sdraiarsi in modo non episodico e finalizzato al riposo notturno o alla sosta prolungata non motivata da esigenze di attesa o di transito (c.d. bivacco), vale a dire la permanenza prolungata e non occasionale in aree pubbliche o aperte al pubblico, posta in essere con modalità incompatibili con la normale destinazione dei luoghi, ovvero, lo stazionamento con consumo di cibi o bevande, l’utilizzo di giacigli o il deposito di effetti personali, tale da determinare intralcio alla fruizione degli spazi, pregiudizio al decoro o disturbo alla quiete pubblica, in particolare nelle seguenti aree pubbliche o aperte al pubblico e in un raggio di metri cento dal perimetro esterno dei luoghi stessi:

  • Zona Stazione Storica: via Eritrea, via Franco Cesana, Via Umberto Ceva, via Monsignor Leone Tondelli, via Don Alai, piazzale Marconi, viale IV Novembre, via Giuseppe Turri, via Luigi Chiesi, via Piero Gobetti, via Prospero Pirondi, via Liberata Ruscelloni, via Giovanni Vecchi, Piazza Domenica Secchi, via Luigi Sani, via Agostino Paradisi, via Carlo Ritorni, via Agostino Cagnoli, Piazzale Europa, viale Bernardino Ramazzini;
  • Zona Parco del Popolo, Isolato San Rocco e Quadrilatero: Parco del Popolo, via Allegri, Piazza della Vittoria, Galleria Cavour, via San Rocco, Piazza Martiri del 7 Luglio, via Francesco Crispi, via Monzermone, via Spallanzani, via Nobili, via Filippo Re, Vicolo Clemente, via Angelo Secchi, via Franco Villa, via Bellaria, via Roma dall’intersezione con via Dante Alighieri fino a Piazza Duca degli Abruzzi, via Bonini, Vicolo del Brolo, Piazza Vallisneri, via della Veza;
  • Zona via Emilia a San Pietro, all’Ospizio e Mirabello: via Emilia a San Pietro e sue laterali, via Emilia all’Ospizio da Piazza del Tricolore fino al civico 60 (cavalcavia), viale 1° maggio, giardini di Porta San Pietro (tra via dei Mille e via Emilia), via Mirabello, viale Olimpia, via Matteotti;

Tale divieto non si applica alle aree specificamente autorizzate per la somministrazione e l'uso di sedute (es. plateatici di pubblici esercizi) o alle persone che, per motivi di salute o necessità, necessitino di una sosta breve oppure a coloro che si trovino in attesa di mezzi o servizi pubblici;

2) È vietato a chiunque utilizzare le aree di cui al precedente punto mediante l’installazione, il deposito o il mantenimento dei beni mobili, materiali o manufatti idonei a determinare un’occupazione non autorizzata di suolo pubblico tali da alterarne la destinazione ordinaria o da consentirne l’uso quale luogo di permanenza;

Ferma restando la necessità di assicurare la sicurezza urbana, nei confronti delle persone che versano in condizioni di particolare fragilità sociale, economica o abitativa sarà assicurata la massima attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale, anche attraverso l’attivazione dei competenti servizi sociali e della rete territoriale di assistenza, al fine di fornire adeguata informazione, orientamento e supporto, rispetto alle opportunità di accoglienza e ai percorsi di sostegno disponibili sul territorio.

3) È vietato a chiunque, nelle aree di cui al precedente punto , consumare in luogo pubblico o aperto al pubblico (ad eccezione delle aree di somministrazione autorizzate/plateatici), nonché detenere ai fini dell’immediato consumo sul posto, bevande alcoliche di qualunque gradazione contenute in bottiglie o contenitori di vetro, tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo.

4) Alle attività presenti nella zona di città delimitata a sud dalla via Emilia, a nord da Viale Isonzo e dalla linea ferroviaria storica Milano-Bologna, compresa fra il Parco del Popolo e la Stazione Ferroviaria Storica e specificatamente in via Roma, in viale IV Novembre e via Eritrea, il divieto di apertura degli esercizi di vicinato che effettuano la vendita esclusiva tramite distributori automatici e alimenti e bevande “h 24 open shop” nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 tutti i giorni fino al 15 novembre 2026.

Si precisa che nelle zone e nelle vie indicate, sono ricomprese tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, nonché quelle comunque fruibili o accessibili, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (con riferimento al consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati e nelle aree di pertinenza degli stessi).

Per ulteriori dettagli e per le sanzioni previste consultare l'ordinanza in allegato.

Licenza di distribuzione

Licenza aperta

Tipo di documento

Atto normativo

Documenti

Ordinanza n 17 del 2026.pdf

Formati disponibili

pdf

Ufficio responsabile

Segreteria del Sindaco del Comune di Reggio Emilia

Piazza Prampolini, 1

42121 Reggio Emilia

Ultimo aggiornamento: 16-06-2026, 09:50